La nuova legge della sanità lombarda non garantisce il diritto alla salute per tutti

 

Il Servizio Sanitario lombardo non tutela la salute dei cittadini 

Il 30 novembre 2021, il Consiglio regionale lombardo ha approvato il Progetto di Legge Moratti.

Dopo la promulgazione del Presidente della Regione e la pubblicazione, il 15 dicembre scorso, sul Bollettino ufficiale – Supplementi, il governo, entro 60 giorni, avrebbe potuto promuovere la questione di legittimità costituzionale.*

Questo non è accaduto. Le risposte del governo permettono a tutti gli attori in campo di proclamarsi vincitori. Tuttavia, qualcosa si può leggere nelle risposte dei ministeri. Una contestazione sostanziale viene dal Ministero dell’economia e della Finanze: è in discussione l’equivalenza pubblico – privato accreditato; si chiedono anche chiarimenti sulle modalità con le quali si vogliono modificare le tariffe delle prestazioni e altri rilievi che la Regione considera “semplici dettagli tecnici”.  Il rischio è che le modifiche richieste siano definite senza un dibattito in consiglio regionale. Siamo di nuovo di fronte ad un altro percorso che rimane sotto traccia, come nel caso delle Intese per la richiesta di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” (Accordo 2018)

Per la Legge Regionale 31/97 di Formigoni che viene considerata da molti il peccato originale di questa storia, l’allora ministra Rosy Bindi chiese l’impugnazione e sicuramente il ricorso sarebbe stato vinto, ma il governo non andò in quella direzione. Potevamo essere più fortunati oggi, visto che permane la non concordanza con i principi di universalità e uguaglianza della Legge 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale … ma, come si diceva, non è andata così.

Cosa fare oggi? 

Nella nuova legge regionale sono di nuovo completamente assenti la programmazione socio-sanitaria territoriale, la centralità della prevenzione, il coinvolgimento dei territori e la tutela dell’ambiente.

La sanità privata viene considerata come "equivalente" a quella pubblica e viene attribuita al “privato” la possibilità di “concorrere alla istituzione delle Case e Ospedali di Comunità” previste e finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Riteniamo, quindi, sia importante:

  • fare rete con le associazioni e i coordinamenti che hanno, pur nelle diversità, il medesimo obiettivo di fondo e concordano su un giudizio negativo della legge 22.
  • promuovere seminari, iniziative di conoscenza e di riflessione, ma anche di mobilitazione
  • proporre che si predisponga un piano straordinario di stabilizzazione ed assunzione di personale sanitario per le strutture pubbliche (né il PNRR né la Finanziaria del governo Draghi lo prevedono mentre oggi in Italia mancano 45.000 medici e 75.000 infermieri)
  • impegnare la giunta regionale a farsi promotrice, presso i ministeri competenti, per l'abolizione del numero chiuso e la drastica riduzione dell'imbuto formativo (difficoltà dei medici ad iscriversi alle scuole di specializzazioni per mancanza di borse di studio)
  • garantire il diritto costituzionale al rispetto della prestazione LEA** tempo di attesa

Qual è il punto più pericoloso, nella Riforma, per il Diritto alla Salute universale?

L’incentivazione della sanità privata a discapito dello sviluppo delle strutture pubbliche con l’introduzione del concetto di equivalenza tra settore pubblico e privato. L'illegittimità del concetto di equivalenza tra strutture pubbliche e private sta proprio nel diritto di cittadinanza di ognuno di noi che può essere richiesto ad una struttura pubblica generata dalla Costituzione e non da una struttura privata.

Nelle strutture pubbliche c'è un URP mentre non esiste nel privato. La stessa presa in carico impone la sottoscrizione di un accordo di natura privata per avere diritto ad una prestazione.
L’assunto di equivalenza
non esiste poiché le patologie da curare, le regole, le assunzioni, le gare per l’acquisto di materiale sanitario o tecnologico, i supporti tecnici e amministrativi, sono totalmente sbilanciati, con una libertà di azione per le strutture private accreditate impensabile in quelle pubbliche. Basta pensare e vedere cosa è successo e tutt’ora succede con la pandemia da COVID-19.
La libertà di scelta per le strutture private rende la legge 22, che consacra fortemente lo status quo di questo settore, estremamente pericolosa per il riavvio e il potenziamento di un servizio sanitario veramente pubblico, che governi e indirizzi i bisogni di salute dei cittadini in tutti i territori. 

 

 *Articolo 127 Cost.
Il governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.] 

** LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) possono essere richiesti ad una amministrazione pubblica regolamentata dalla legge nazionale e regionale e non in struttura privata regolata da un regolamento interno.